Capo II
Art. 5
Contenuto della domanda
In vigore dal 13 set 2012
1. Nella domanda, redatta su modelli conformi disponibili sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, il richiedente dichiara, anche ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale;
b) la residenza e, se all'estero, il domicilio in Italia;
c) l'attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o ente di appartenenza;
d) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all', comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
e) titolo di studio posseduto, tra quelli di cui all', comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
f) il recapito, anche elettronico, presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio;
g) l'indicazione del nome e del numero d'iscrizione nel Registro del soggetto presso il quale si svolge il tirocinio;
h) di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione di cui all' del presente regolamento, indicando gli estremi identificativi della transazione necessari per identificare in maniera univoca l'avvenuto pagamento.
2. Alla domanda di cui al comma 1 sono allegati:
a) la dichiarazione di assenso e della capacità di assicurare la formazione pratica, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del soggetto presso il quale si intende svolgere tirocinio;
b) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del revisore legale o di un soggetto munito di legale rappresentanza della società di revisione;
c) copia, anche per immagine su supporto informatico, del documento d'identità del richiedente.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina, con appositi provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di presentazione, di trasmissione e di gestione dell'avvenuta ricezione delle domande di cui al comma 1, nonché della documentazione allegata di cui al comma 2, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per assicurare l'identificazione certa del soggetto e la validazione temporale del documento informatico formato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-25;146#art-5