Capo II

Art. 6

Iscrizione nel registro del tirocinio

In vigore dal 13 set 2012
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all', provvede con decreto dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato generale di finanza all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di verificare in ogni momento, presso le amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nel registro del tirocinio.
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Iscrizione nel registro del tirocinio (Art. 6 Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.) — Testo vigente | Portale Normativo