Capo II
Art. 6
Iscrizione nel registro del tirocinio
In vigore dal 13 set 2012
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all', provvede con decreto dell'Ispettore Generale dell'Ispettorato generale di finanza all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di verificare in ogni momento, presso le amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione nel registro del tirocinio.
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