Capo I

Art. 3

Registro del tirocinio

In vigore dal 13 set 2012
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro del tirocinio. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) il recapito indicato per l'invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio; c) la data di inizio del tirocinio, secondo il termine di decorrenza previsto dall', comma 1; d) il revisore legale o la società di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio; e) i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2012-06-25;146#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Registro del tirocinio (Art. 3 Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attivita' di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.) — Testo vigente | Portale Normativo