Capo I
Art. 3
Registro del tirocinio
In vigore dal 13 set 2012
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro del tirocinio.
2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto:
a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) il recapito indicato per l'invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio;
c) la data di inizio del tirocinio, secondo il termine di decorrenza previsto dall', comma 1;
d) il revisore legale o la società di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio;
e) i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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