Art. 3 · Registro del tirocinio
Capo I

Art. 3

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Registro del tirocinio

In vigore dal 13 set 2012
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Registro del tirocinio. 2. Nel registro del tirocinio sono indicati, per ciascun tirocinante iscritto: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) il recapito indicato per l'invio delle comunicazioni concernenti il tirocinio; c) la data di inizio del tirocinio, secondo il termine di decorrenza previsto dall', comma 1; d) il revisore legale o la società di revisione legale presso cui si svolge il tirocinio; e) i trasferimenti, le sospensioni ed ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio. 3. Le informazioni di cui al comma 2 sono conservate in forma elettronica e sono accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
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