Art. 9

Revisione dei criteri e parametri

In vigore dal 26 giu 2012
1. Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri stabiliti dagli , nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all', e relativi allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all', comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione degli stessi con proprio decreto. 2. Al termine della seconda tornata delle procedure di abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, verifica l'adeguatezza e congruità degli indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e ne dispone con proprio decreto l'eventuale revisione.
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Revisione dei criteri e parametri (Art. 9 Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.) — Testo vigente | Portale Normativo