Art. 9
9 / 10Revisione dei criteri e parametri
In vigore dal 26 giu 2012
1. Ogni cinque anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, procede alla verifica dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri stabiliti dagli , nonché del numero massimo delle pubblicazioni di cui all', e relativi allegati, del presente regolamento, anche tenendo conto della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all', comma 5, della Legge, nonché delle migliori prassi diffuse a livello internazionale, e dispone l'eventuale revisione degli stessi con proprio decreto.
2. Al termine della seconda tornata delle procedure di abilitazione, e a regime ogni tre anni, il Ministro, sentiti l'ANVUR, il CUN e il CEPR, verifica l'adeguatezza e congruità degli indicatori di cui agli allegati A e B del presente regolamento, e ne dispone con proprio decreto l'eventuale revisione.
Storico versioni
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