Art. 7
Pubblicazioni presentate dai candidati
In vigore dal 26 giu 2012
1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato C.
2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato E.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.
Storico versioni
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