Art. 6

Indicatori di attività scientifica

In vigore dal 7 set 2012
1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all', comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati: a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l); b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b). 2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all', comma 4, lettera a), gli indicatori bibliometrici indicati nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati: a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h); b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato A, numero 3, lettera b). 3. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all', comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati: a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l); b) i cui indicatori dell'importanza e dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la prima fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b). 4. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, la commissione utilizza per la misurazione dell'impatto della produzione scientifica complessiva di cui all', comma 4, lettera a), gli indicatori descritti nel predetto allegato, attenendosi al principio secondo il quale l'abilitazione può essere attribuita esclusivamente ai candidati: a) che sono stati giudicati positivamente secondo i criteri e i parametri di cui all', commi 1, 2, 3 e 4, lettere b), c), d), e), f), g) e h); b) i cui indicatori dell'impatto della produzione scientifica complessiva presentino i valori richiesti per la seconda fascia, sulla base delle regole di utilizzo degli stessi di cui all'allegato B, numero 4, lettera b). 5. Qualora la commissione intenda discostarsi dai suddetti principi è tenuta a darne motivazione preventivamente, con le modalità di cui all', comma 3, e nel giudizio finale. 6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'ANVUR pubblica sul proprio sito e trasmette al Ministero i valori delle mediane degli indicatori di cui agli allegati A e B e la classificazione delle riviste di cui all'allegato B, definiti secondo modalità stabilite con propria delibera.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2012-06-07;76#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indicatori di attività scientifica (Art. 6 Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222.) — Testo vigente | Portale Normativo