Art. 8
Accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari
In vigore dal 26 giu 2012
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, lettera h), secondo periodo della Legge e dall', commi 3, 4 e 5 del Regolamento, possono essere inseriti nella lista, all'interno della quale sono sorteggiati i componenti della commissione, soltanto i professori ordinari che, ferma restando la positiva valutazione di cui all', comma 7, della Legge, sono in possesso di una qualificazione scientifica coerente con i criteri e i parametri stabiliti dal presente regolamento, riferiti al settore concorsuale di appartenenza, e abbiano reso pubblico il proprio curriculum sul sito del Ministero.
2. A tal fine, il curriculum, redatto secondo lo schema indicato dall'allegato F, evidenziando in particolare le attività svolte nell'ultimo quinquennio, e la documentazione acclusi alla domanda devono attestare:
a) la continuità della produzione scientifica, con particolare riferimento ai cinque anni consecutivi precedenti la data di pubblicazione del decreto di cui all', comma 1, del Regolamento, tenendo conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio;
b) il possesso di una qualificazione scientifica coerente con quella richiesta per il conseguimento dell'abilitazione per la prima fascia dei professori nel settore concorsuale di appartenenza.
3. Il possesso della qualificazione scientifica di cui alla lettera b) del comma 2, per quanto attiene ai parametri di cui all', comma 4, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l), è assicurato dall'appartenenza al ruolo di professore di prima fascia e dalla positiva valutazione dell'attività svolta di cui all', comma 7, della Legge. Per quanto attiene al parametro di cui all', comma 4, lettera a), la coerenza è accertata, per i settori concorsuali di cui all'allegato A, sulla base degli indicatori bibliometrici e delle regole di utilizzo ivi specificati, e, per i settori concorsuali di cui all'allegato B, sulla base degli indicatori e delle regole di utilizzo ivi specificati. Se il professore, inserito nella lista per il sorteggio dei commissari ai sensi dell', comma 6, del Regolamento, appartiene a un settore concorsuale diverso da quello oggetto della procedura di abilitazione, la qualificazione dello stesso è valutata in relazione al settore concorsuale di appartenenza.
4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario del Ministero, di seguito denominato Direttore generale:
a) accerta che gli aspiranti commissari appartengano al medesimo settore concorsuale per il quale hanno presentato domanda;
b) accerta che essi abbiano reso pubblico per via telematica il proprio curriculum, redatto ai sensi del comma 2;
c) accerta che gli aspiranti commissari abbiano conseguito la positiva valutazione da parte dell'ateneo ai sensi dell', comma 7, della Legge;
d) redige la lista degli aspiranti commissari che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) e la trasmette all'ANVUR.
5. Entro trenta giorni dalla ricezione della lista, l'ANVUR accerta il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3.
6. Se l'ANVUR reputa che dal curriculum e dalla documentazione acclusi alla domanda non risulti attestato il rispetto dei requisiti stabiliti dai commi 2 e 3, ne informa il Direttore generale, il quale comunica all'interessato entro dieci giorni i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti e memorie. In tal caso, su richiesta del Direttore generale, l'ANVUR decide entro dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione all'interessato con apposito provvedimento del Direttore generale.
7. Entro dieci giorni dal completamento degli accertamenti, il Direttore generale costituisce, per ciascun settore concorsuale, la lista prevista dall', comma 2, del Regolamento, con i nominativi dei professori ordinari che hanno presentato domanda per esservi inclusi.
8. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito della positiva valutazione di cui all', comma 7, della Legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.istruzione.universita.e.ricerca:decreto:2012-06-07;76#art-8