Art. 7 · Pubblicazioni presentate dai candidati

Art. 7

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Pubblicazioni presentate dai candidati

In vigore dal 26 giu 2012
1. Nelle procedure di abilitazione per la prima fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato C. 2. Nelle procedure di abilitazione per la seconda fascia, il numero massimo delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare è stabilito, per ciascuna area disciplinare, nell'allegato E. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il candidato presenta le pubblicazioni, a pena di esclusione, in formato elettronico e nel limite massimo prescritto.
Storico versioni

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