Art. 6

Composizione del collegio

In vigore dal 4 apr 2012
1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico. 2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all', comma 1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Composizione del collegio (Art. 6 Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».) — Testo vigente | Portale Normativo