Art. 2
Contenuto e pubblicità dell'elenco
In vigore dal 4 apr 2012
1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
b) la residenza;
c) la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2012-02-15;23#art-2