Art. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

In vigore dal 4 apr 2012
1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente , comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo per la fase di prima applicazione. 2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno. 5. Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2012-02-15;23#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Requisiti per l'inserimento nell'elenco (Art. 3 Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario».) — Testo vigente | Portale Normativo