Art. 3
Requisiti per l'inserimento nell'elenco
In vigore dal 4 apr 2012
1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al precedente , comma 3, fermo restando quanto previsto dal successivo per la fase di prima applicazione.
2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 2 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni;
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;
c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
5. Il Ministero dell'interno può organizzare direttamente, senza oneri per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali previsti ai precedenti commi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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