Art. 8

Formazione e aggiornamento dell'elenco

In vigore dal 4 apr 2012
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso. 2. Dall'elenco così formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013. 3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, verrà fissato il termine non superiore a 30 giorni dall'avviso stesso entro il quale i soggetti già iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui all', a pena di cancellazione. Nel predetto avviso in Gazzetta Ufficiale sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013. 4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo 2013 e fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco aggiornato secondo le modalità di cui al comma 3. 5. Per la fase a regime, che decorre dall'1 gennaio 2014, il mantenimento nell'elenco per i soggetti già iscritti è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all', a pena di cancellazione, secondo modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali provvede, annualmente, all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014. 6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall', comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano la cancellazione dall'elenco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2012-02-15;23#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo