Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 4 apr 2012
1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 febbraio 2012 Il Ministro: Cancellieri Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012 Interno, registro n. 2, foglio n. 175
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