Art. 3
Procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori
In vigore dal 8 ott 2011
1. Entro il termine di cui al comma 2 dell', a pena di esclusione dal procedimento, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale, operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso, fanno pervenire alla camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell' della legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta, a pena di irricevibilità, secondo lo schema di cui all'allegato C che forma parte integrante del presente regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività nella circoscrizione con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza e diffusione delle proprie strutture operative e ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione di competenza.
2. Le associazioni di cui al comma 1 presentano, a norma dell' della legge, unitamente alla dichiarazione di cui al comma 1, a pena di esclusione dal procedimento, l'elenco degli associati, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D, che forma parte integrante del presente regolamento.
3. L'elenco di cui al comma 2 è presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e sottoscritto dal legale rappresentante. Il predetto elenco è presentato su apposito supporto digitale in formato PDF/A, sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell', comma 3, in busta chiusa sigillata. I dati sensibili contenuti nell'elenco sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui all'.
4. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda tutti gli iscritti dipendenti da imprese della circoscrizione della camera di commercio, con esclusione dei pensionati, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso.
5. La consistenza numerica delle associazioni dei consumatori si riferisce esclusivamente agli iscritti nella circoscrizione della camera di commercio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-08-04;156#art-3