Art. 10

Nomina dei componenti del consiglio

In vigore dal 8 ott 2011
1. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui all', comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al Presidente della giunta regionale i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell' della legge; esse trasmettono inoltre una apposita dichiarazione, rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilità dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso della legge. 2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all' della legge, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico. Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 3. Qualora le organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell' della legge. 4. Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale più anziano di età. 5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di cui al precedente comma 1. 6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all', comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell', spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.
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