Art. 4

Dichiarazione di apparentamento

In vigore dal 8 ott 2011
1. Due o più organizzazioni imprenditoriali possono concorrere all'assegnazione dei seggi di uno o più settori congiuntamente. Analogamente, due o più organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori possono concorrere congiuntamente all'assegnazione del seggio. A tal fine, fanno pervenire alla camera di commercio, entro il termine di cui al comma 2 dell', una dichiarazione redatta, a pena di esclusione dal procedimento, secondo lo schema di cui all'allegato E, che forma parte integrante del presente regolamento. 2. La dichiarazione di cui al comma 1, sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene anche l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale. 3. In caso di apparentamento, le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento, presentano, contestualmente alla dichiarazione di cui al comma 1, gli allegati A e B di cui all' ovvero gli allegati C e D di cui all' dichiarando, a norma dell' della legge, i dati disgiuntamente, a pena di irricevibilità.
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