Art. 1
Definizioni
In vigore dal 8 ott 2011
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante «Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99» ed in particolare gli della medesima legge n. 580 del 1993 relativi alla costituzione del consiglio e all'elezione della giunta delle camere di commercio;
Visto in particolare l', comma 3 della legge n. 580 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 23 del 2010 relativo alla costituzione del consiglio, che stabilisce che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i tempi, i criteri e le modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonché all'elezione dei componenti della giunta;
Visto l', comma 6, della legge n. 580 del 1993, che prevede che del consiglio fa parte anche un rappresentante degli ordini professionali designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta;
Visti l' e l', comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l', comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;
Acquisito il parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 215 del 26 maggio 2011 ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta del 25 maggio 2011;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 2011;
Vista la nota del 3 agosto 2011 con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento:
a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;
b) «camera di commercio» indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) «organizzazioni imprenditoriali» indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell' della legge;
d) «organizzazioni sindacali» indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
e) «associazioni dei consumatori» indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti, iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ovvero riconosciute in base alle leggi regionali in materia;
f) «numero delle imprese» indica il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative;
g) «numero degli occupati» indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'allegato A del presente decreto;
h) «valore aggiunto per addetto» indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore a norma del decreto di cui all' della legge ed il numero degli addetti dello stesso settore;
i) «diritto annuale versato» indica l'ammontare del diritto annuale, di competenza dell'anno, riscosso da ciascuna camera di commercio per ogni singola impresa, comprese le sedi secondarie e le unità locali, appartenenti a ciascun settore economico di cui alla legge o allo statuto camerale;
l) «piccole imprese», indica:
1) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
2) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
3) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile;
m) «circoscrizione» indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.
n) «segretario generale», indica il segretario generale della camera di commercio, che svolge le funzioni di responsabile del procedimento o individua il responsabile del procedimento ai sensi degli della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2011-08-04;156#art-1