Art. 7
Trattamento dei dati per le procedure di designazione dei componenti i consigli delle camere di commercio
In vigore dal 8 ott 2011
Trattamento dei dati per le procedure di designazione
dei componenti i consigli delle camere di commercio
1. I trattamenti di tutti i dati sensibili e giudiziari, indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli camerali, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui al comma 2 dell' della legge, hanno finalità di rilevante interesse pubblico a norma degli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
2. I tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte delle camere di commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al comma 1, sono individuati dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di ciascuna camera di commercio, adottato ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell', comma 2.
4. L'accesso agli atti e ai dati di cui al presente articolo è disciplinato dalla legge 24 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo è consentito per tutta la durata del mandato del consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla camera di commercio.
6. La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.
7. L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all' comma 4 e all' comma 3 è regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio.
Storico versioni
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