Art. 6

Condizioni delle operazioni finanziarie indirette del Fondo

In vigore dal 10 dic 2011
1. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire tramite sottoscrizione, a condizioni di mercato, di nuove quote o azioni minoritarie di fondi privati che effettuano investimenti in favore delle imprese indicate nell' del presente decreto. I predetti fondi privati sono scelti attraverso una procedura di gara pubblica aperta e trasparente. 2. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita del Fondo avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
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