Art. 5
Condizioni e limiti delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
In vigore dal 10 dic 2011
1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato, delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale, ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni di preammortamento, è erogato in unica soluzione ed è rimborsato con rate semestrali. Il tasso applicato ai prestiti partecipativi è determinato in funzione del rating dell'impresa e comunque non potrà superare il tasso base calcolato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, vigente al momento della deliberazione, aumentato di 400 punti base.
5. Il Fondo non può effettuare più di una operazione finanziaria diretta nella stessa impresa e l'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette non può superare l'importo complessivo di 1,5 milioni di euro per impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.
6. Il Fondo non effettuerà operazioni finanziarie, qualora non intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessità dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui all'articolo 87[3](a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2011-03-11;206#art-5