Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 dic 2011
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario; Visto l', comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"; Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2004, n. 170; Visto l', comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo 66 comma 3 della citata legge n. 289/ 2002; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137; Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la Decisione della Commissione europea C7917 del 11 novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n. 136/2010 relativo al capitale di rischio a favore delle PMI nei settori dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011; Adotta il seguente regolamento: Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni: 1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori; 2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese; 3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital; 4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale; 5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale; 6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.
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