Art. 4
Soggetti beneficiari
In vigore dal 10 dic 2011
1. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie dirette le piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, e nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Sono beneficiari delle operazioni finanziarie indirette i fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al comma 1.
3. Per accedere agli interventi del Fondo, le imprese sono tenute a presentare un piano di investimento che illustri in maniera dettagliata il mercato di riferimento, i prodotti, l'andamento dei costi, dei ricavi e dei profitti ed ogni altro elemento utile ai fini della preventiva valutazione della redditività dell'investimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2011-03-11;206#art-4