Art. 3
Natura dell'intervento
In vigore dal 10 dic 2011
1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in:
a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al successivo .
4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02, l'intervento del Fondo è limitato a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle piccole e medie imprese ubicate nelle zone assistite ovvero alle piccole imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento del Fondo si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2011-03-11;206#art-3