Art. 3

Natura dell'intervento

In vigore dal 10 dic 2011
1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di natura diretta ed indiretta. 2. Le operazioni finanziarie dirette consistono in: a) assunzioni di partecipazione minoritarie; b) prestiti partecipativi. 3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al successivo . 4. Secondo quanto previsto dal capitolo 4.3.2. degli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02, l'intervento del Fondo è limitato a fornire seed capital, start-up capital e/o capitale di espansione alle piccole e medie imprese ubicate nelle zone assistite ovvero alle piccole imprese ubicate in zone non assistite. Per le medie imprese ubicate in zone non assistite, l'intervento del Fondo si limita a fornire seed capital e/o start-up capital, e non capitale di espansione.
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