Titolo II

Art. 7

Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente

In vigore dal 27 lug 2010
1. I Centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere, previa acquisizione del parere della Regione territorialmente competente, possono richiedere al Ministero della salute l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di parti di fegato da donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti requisiti: aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di trapianti di fegato da donatore cadavere non inferiore a 25; ove tale limite non risulti tecnicamente raggiungibile dovrà essere considerata l'attività di chirurgia epatica maggiore e l'attività di trapianto di parti di fegato; aver conseguito nell'attività di trapianto di fegato da donatore cadavere una percentuale di sopravvivenza ad un anno dell'organo e del paziente trapiantato non inferiore ai livelli di qualità desunti dai dati ufficiali dei registri nazionali ed internazionali.
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