Titolo I
Art. 2
Commissione terza
In vigore dal 27 lug 2010
1. Fermo restando quanto previsto dall' della legge 26 giugno 1967, n. 458, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sulla base di indirizzi e criteri formulati dalla Regione o dalla Provincia autonoma di appartenenza, l'Azienda sanitaria sede del Centro trapianti o il Centro regionale di riferimento per i trapianti nomina una commissione di esperti sulle problematiche correlate al trapianto da donatore vivente, di seguito «Commissione terza». I componenti della Commissione terza sono estranei rispetto alla equipe trapiantologica.
2. L'Azienda sanitaria o il Centro regionale di riferimento per i trapianti può avvalersi, previo apposito accordo o esplicita convenzione, della collaborazione di una «Commissione terza» istituita presso altra Azienda sanitaria della stessa regione ovvero di altra regione.
3. Le funzioni attribuite alla «Commissione terza» sono finalizzate a verificare che i riceventi e i potenziali donatori abbiano agito secondo i principi del consenso informato, libero e consapevole, ed abbiano inoltre ricevuto tutte le informazioni relative al proprio caso clinico, ai fattori di rischio e alle reali possibilità di successo offerte dal trapianto da donatore cadavere e dal trapianto da donatore vivente, anche in termini di sopravvivenza dell'organo e del paziente. La Commissione terza vigila, altresì, al fine di prevenire i rischi di commercializzazione di organi o di coercizione nella donazione, nel rispetto delle linee guida disposte dal Centro nazionale trapianti. Verifica inoltre, l'esistenza di consanguineità con il ricevente o, in assenza di consanguineità, di legame di legge o affettivo.
4. La commissione terza è composta da almeno 2 membri scelti tra: i coordinatori locali di cui all' della legge 1° aprile 1999, n. 91;
il personale afferente ai coordinamenti regionali ed interregionali di cui all' della legge 1° aprile 1999, n. 91;
specialisti in medicina legale esperti in attività relative al trapianto o medici di direzione sanitaria con esperienza nelle attività trapiantologiche;
laureati in psicologia o specialisti in psichiatria con esperienza nelle attività trapiantologiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2010-04-16;116#art-2