Capo II
Art. 9
Requisiti per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività di trapianto di rene da donatore vivente
In vigore dal 27 lug 2010
1. I centri già autorizzati al trapianto da donatore cadavere, previa acquisizione del parere della regione territorialmente competente, possono richiedere al Ministero della salute l'autorizzazione a svolgere attività di trapianto di rene da donatore vivente a condizione che rispondano ai seguenti requisiti: aver effettuato nell'anno solare precedente un numero di trapianti di rene da donatore cadavere non inferiore a 30;
aver elevati standard di qualità verificati dal Centro nazionale trapianti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2010-04-16;116#art-9