Titolo I
Art. 5
Flussi
In vigore dal 27 lug 2010
1. I Centri di trapianto autorizzati comunicano al Centro regionale e al Centro interregionale di riferimento le segnalazioni di potenziali donatori, di potenziali riceventi il trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente, l'evento trapianto, nonché i controlli successivi dei donatori e dei pazienti trapiantati, gli eventuali eventi avversi e patologie rilevanti conseguenti al prelievo e al trapianto.
2. Il Centro regionale e il Centro interregionale di riferimento raccolgono i dati relativi ai controlli successivi del donatore a breve, medio e lungo termine e li comunicano al Centro nazionale trapianti che ne cura l'inserimento nel Registro nazionale per i trapianti da donatore vivente al fine di disporre di una rigorosa, puntuale e documentata conoscenza degli esiti della donazione in termini di morbilità e mortalità, in relazione anche a rischi noti o emergenti cui è esposto il donatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.salute:decreto:2010-04-16;116#art-5