Titolo I

Art. 4

Casi di esclusione

In vigore dal 27 lug 2010
1. Nei casi d'urgenza, per i quali è prevista un'assegnazione di organi da cadavere su priorità nazionale, il trapianto di organo o parte di organo da donatore vivente non è consentito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.salute:decreto:2010-04-16;116#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo