Art. 61
Correzioni ed integrazioni
In vigore dal 9 set 2021
1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti e quanto previsto all', comma 1, non sono ammesse correzioni nè integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-61