Art. 61

Correzioni ed integrazioni

In vigore dal 9 set 2021
1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti e quanto previsto all', comma 1, non sono ammesse correzioni nè integrazioni all'opposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.

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Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-61

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