Art. 59

Reintegrazione

In vigore dal 10 mar 2010
1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.
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urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-59

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