Art. 64
Esame di abilitazione per l'iscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi dell'Albo
In vigore dal 9 set 2021
1. L'Esame di abilitazione di cui all'articolo 207 del Codice per l'iscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:
a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;
b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per invenzioni e per modelli di utilità, comprendente:
1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di chimica, o meccanica o elettricità;
2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso e trasferimento;
3) diritto dell'Unione Europea ed internazionale in materia di proprietà industriale;
4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese, il tedesco o il francese.
2. L'Esame di abilitazione di cui all'articolo 207 del Codice per l'iscrizione nella Sezione Marchi consiste in:
a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e prosecuzione delle domande, alle norme sul trasferimento, all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi;
b) una prova orale sulle seguenti materie:
1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;
2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza, dei disegni e modelli e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;
3) diritto dell'Unione Europea ed internazionale in materia di proprietà industriale;
4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-64