Art. 24 bis
Istanza di limitazione
In vigore dal 9 set 2010
1. Il titolare del brevetto limitato nel caso previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di nullità parziale, informa tempestivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi allegando le nuove rivendicazioni di cui alla sentenza e copia di quest'ultima per la pubblicazione sul Bollettino di cui all'articolo 189 del Codice.
2. Si applicano le norme di cui all'articolo 79, commi 2 e 4, del Codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-24-bis