Art. 63 ter
Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva
In vigore dal 29 dic 2022
1. All'istanza di decadenza, nullità o trasferimento si applicano le disposizioni in materia di modalità di deposito di cui all'articolo 147.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-63-ter