Art. 58

Ricorso

In vigore dal 9 set 2021
1. Entro il termine previsto dall'articolo 182 del Codice, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Ufficio, che informa le parti dei provvedimenti di inammissibilità e di rigetto dell'opposizione nonché di ogni decisione che comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui all'articolo 135 del Codice. 2. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 GIUGNO 2021, N. 119.

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Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-58

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