Art. 57

Estinzione

In vigore dal 10 mar 2010
1. L'opposizione si estingue: a) nei casi di cui all' articolo 181 del Codice; b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui all', comma 4; c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante l'Italia, su richiesta dell'Ufficio di proprietà industriale d'origine, ai sensi all'articolo 171, comma 8, del Codice. 2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue limitatamente alla parte del marchio radiata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2010-01-13;33#art-57

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo