Art. 9

Monitoraggio ambientale

In vigore dal 5 set 2009
1. Nell'ambito del monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono valutati gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO2 dei prodotti di cui all', comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento con riferimento all'intero ciclo di vita semplificato. In base ai risultati di tale monitoraggio, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono eventualmente rimodulate, relativamente alla annualità 2010, le somme di cui all'allegato 4 al presente regolamento fermo restando il limite complessivo prefissato di spesa annuale.
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