Art. 6
Controlli
In vigore dal 5 set 2009
1. La rispondenza dei prodotti di cui all', comma 2, del presente regolamento ai requisiti di cui all', commi 1, 2 e 3, del presente regolamento è verificata dagli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. Le analisi dei campioni, prelevati durante l'attività di verifica, sono eseguite presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta del soggetto interessato, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Al fine della verifica del contenuto delle dichiarazioni di cui all', comma 2, lettera c) del presente regolamento l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle Entrate gli elenchi, aggiornati al termine previsto, per la presentazione delle istanze, dall', comma 4, del presente regolamento dei soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nell' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007. I medesimi elenchi sono trasmessi dalle predette Amministrazioni, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta.
3. Il Corpo della Guardia di finanza ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commercializzano o utilizzano i prodotti di cui al presente decreto per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari, anche avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 18 del testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-08-05;128#art-6