Art. 7

Circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato

In vigore dal 5 set 2009
1. Il bioetanolo di cui all', comma 2, lettera a), destinato ad essere impiegato tal quale come carburante è immesso in consumo, con la scorta del DAS direttamente dall'impianto di produzione. Sul documento di accompagnamento è apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego diretto come carburante». 2. I prodotti di cui all', comma 2, lettere a), b), c) ed e) del presente regolamento, destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con la benzina, sono trasferiti, in sospensione di accisa relativa alla benzina, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale è apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con la benzina». 3. I prodotti di cui all', comma 2, lettere d) ed f), destinati ad essere impiegati come carburanti in miscela con il gasolio, sono trasferiti, in sospensione di accisa, relativa al gasolio, al deposito fiscale di miscelazione, con la scorta del DAA sul quale è apposta la dicitura «prodotto rientrante nel programma agevolativo di cui all'articolo 22-bis del testo unico delle accise destinato all'impiego come carburante in miscela con il gasolio». 4. Sui documenti di accompagnamento di cui ai commi 1, 2 e 3 è indicato altresì se il prodotto è denaturato con ETBE o MTBE con l'indicazione della rispettiva percentuale in volume.
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Circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato (Art. 7 Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise).) — Testo vigente | Portale Normativo