Art. 4

Modalità di assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati

In vigore dal 5 set 2009
1. L'Ufficio incaricato provvede a determinare, annualmente, i quantitativi dei prodotti di cui all', comma 2, d'ora in avanti indicati come quantitativi generali assegnabili, in relazione ai rispettivi importi di cui all'allegato 4 al presente regolamento. Per la determinazione dei predetti quantitativi, l'Ufficio incaricato fa riferimento alle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, impiegati come carburanti, vigenti al momento dell'assegnazione, d'ora in avanti indicate, rispettivamente, come aliquote di riferimento della benzina e del gasolio. 2. Successivamente a quanto previsto al comma 1, l'Ufficio incaricato determina, annualmente, per ciascun soggetto ammesso a partecipare al programma agevolativo, la rispettiva capacità produttiva convenzionale, riferita a ciascuno dei prodotti di cui all', comma 2, richiesti. Tale capacità produttiva convenzionale è pari alla somma del 60 per cento della quantità di cui all', comma 1, lettera e) e del 40 per cento della quantità di cui all', comma 1, lettera c) riferibili al medesimo soggetto, rapportate ai rispettivi valori totali. Per il primo anno di partecipazione al programma agevolativo e per gli impianti di nuova installazione la quantità di cui all', comma 1, lettera e) è convenzionalmente fissata pari a zero. 3. Nel caso in cui la somma dei quantitativi richiesti dai soggetti ammessi a partecipare al programma agevolativo per uno dei prodotti di cui all', comma 2, sia minore o uguale al rispettivo quantitativo assegnabile per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento, l'assegnazione è effettuata in modo da soddisfare integralmente tutte le richieste; nel caso contrario i quantitativi generali assegnabili per l'anno sono ripartiti tra i predetti soggetti proporzionalmente alle rispettive capacità produttive convenzionali. 4. Nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione di cui al comma 3, non fossero impiegate integralmente le somme previste per l'anno ai sensi dell'allegato 4 al presente regolamento per alcuni dei prodotti di cui all', comma 2, le somme residuali, fermo restando il prefissato limite massimo complessivo annuo di spesa di 73.000.000 di euro, sono ripartite tra gli altri prodotti di cui all', comma 2, proporzionalmente ai rispettivi importi stabiliti, per l'anno, dal medesimo allegato 4. 5. Le procedure di assegnazione di cui al presente articolo sono concluse dall'Ufficio incaricato entro i trenta giorni successivi alle scadenze previste per la presentazione delle istanze dall', comma 4. Le quantità assegnate non possono essere cedute.
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Modalità di assegnazione dei quantitativi dei prodotti agevolati (Art. 4 Regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola, da adottare ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle accise).) — Testo vigente | Portale Normativo