Art. 5
Modalità applicative del regime fiscale agevolato
In vigore dal 5 set 2009
1. Il prodotto di cui all', comma 2, lettera a), rientrante nelle assegnazioni di cui all', destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale come carburante, da solo o in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma è denaturato con l'1 per cento in volume, di etere metilterbutilico, d'ora innanzi denominato MTBE. Lo stesso è accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
2. Il prodotto di cui all', comma 2, lettera b), rientrante nelle assegnazioni di cui all', destinato ad essere impiegato nel territorio nazionale in miscela con benzina, per il quale il soggetto assegnatario richiede l'applicazione della rispettiva aliquota ridotta del programma, è accertato quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso l'impianto di produzione ovvero, per il prodotto proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso; l'accertamento può essere effettuato, su richiesta dell'operatore, presso lo stabilimento di produzione di ETBE, sul bioetanolo da trasformare in ETBE a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato I al presente regolamento e sia preventivamente denaturato con l'1 per cento, in volume, di ETBE. Per la trasformazione del bioetanolo in ETBE viene considerato il rapporto convenzionale di trasformazione di 1:2,1 in peso.
3. I prodotti di cui all', comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui all', destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale in miscela con benzina o con gasolio, per i quali il soggetto assegnatario richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma, sono accertati quantitativamente e qualitativamente dall'Ufficio competente presso i rispettivi impianti di produzione ovvero, per i prodotti provenienti da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari, presso il rispettivo cancello di ingresso.
4. L'Ufficio competente può consentire che le operazioni di denaturazione di cui al comma 1 siano effettuate presso un impianto nazionale gestito in regime di deposito fiscale qualora l'impianto di produzione del bioetanolo non disponga delle necessarie attrezzature.
In tal caso l'accertamento di cui al comma 1 è effettuato contestualmente alla denaturazione di cui al presente comma.
5. Per la produzione dell'ETBE e dei prodotti di cui all', comma 2, lettere c), d), e) ed f), rientranti nelle assegnazioni di cui all', non può essere impiegato bioetanolo denaturato con MTBE.
6. Sui prodotti accertati ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è riconosciuto al produttore, alle condizioni di cui al presente articolo, un credito d'imposta, pari:
a) per il bioetanolo di cui all', comma 2, lettera a), destinato ad essere impiegato tal quale ovvero in miscela con la benzina, alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, così come accertato ai sensi del comma 1;
b) per il prodotto di cui all', comma 2, lettera b), alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e la rispettiva aliquota ridotta del programma, moltiplicata per il volume dello stesso prodotto, così come accertato ai sensi del comma 2;
c) per i prodotti di cui all', comma 2, lettere c) ed e), alla differenza, tra l'aliquota di riferimento sulla benzina e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse;
d) per i prodotti di cui all', comma 2, lettere d) ed f), alla differenza tra l'aliquota di riferimento sul gasolio e le rispettive aliquote ridotte del programma, moltiplicata per il volume degli stessi prodotti accertati ai sensi del comma 3 e per la percentuale di prodotto effettivamente derivante da biomasse.
7. I soggetti assegnatari redigono una apposita contabilità a scalare per ciascuno dei prodotti di cui all', comma 2, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto assegnato e dei soggetti a cui il prodotto è stato ceduto con indicazione delle rispettive quantità.
8. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al comma 6 del presente articolo, il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio competente i quantitativi dei prodotti di cui all', comma 2 del presente regolamento realizzati ed il credito spettante ai sensi del medesimo comma 6. Alla comunicazione sono allegati i documenti di accompagnamento attestanti che i prodotti per i quali si richiede l'applicazione delle aliquote ridotte del programma sono stati trasferiti a depositi fiscali per la successiva miscelazione con prodotti energetici ovvero sono stati immessi in consumo nel territorio nazionale per il successivo impiego. Entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione l'Ufficio competente verifica il credito d'imposta spettante procedendo all'accredito secondo le modalità stabilite dall' del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2009-08-05;128#art-5