Art. 8
Accertamenti di idoneità per la nomina ad allievo agente
In vigore dal 23 gen 2009
Accertamenti di idoneità per la nomina
ad allievo agente
1. Gli aspiranti allievi agenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura d'assunzione sono invitati a presentarsi per sostenere una prova scritta, con attribuzione di punteggio.
2. La prova scritta viene svolta a cura della commissione di cui all', comma 2.
3. Gli aspiranti allievi agenti che conseguono il punteggio minimo di idoneità in esito alla prova di cui al comma 1 sono invitati, nell'ordine risultante dal punteggio conseguito nella prova stessa ed in relazione al numero dei posti da coprire, con precedenza del minore di età in caso di parità, a sottoporsi agli accertamenti della idoneità psico-fisica e attitudinale. L'invito può contenere l'indicazione di accertamenti clinici da esibire alla commissione, ai quali devono sottoporsi gli aspiranti allievi presso le strutture specificate nella lettera stessa, nei trenta giorni antecedenti la convocazione.
4. Gli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale sono svolti ai sensi della normativa vigente per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato.
5. Il giudizio della competente commissione è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dalla procedura.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2008-11-21;213#art-8