Art. 11

Corso di formazione e nomina ad agente ed operatore

In vigore dal 23 gen 2009
1. Gli allievi agenti e gli allievi operatori frequentano il corso di formazione previsto dalla normativa vigente per la nomina, rispettivamente, ad agente ed operatore. Gli allievi che superano gli esami finali sono nominati agenti o operatori del Corpo forestale dello Stato, nell'ordine della graduatoria finale del corso.
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