Art. 6

Esclusioni dalla procedura

In vigore dal 23 gen 2009
1. L'esclusione dalla procedura, per difetto di appartenenza alla categoria alla quale è riservata, per mancanza di uno degli altri requisiti di partecipazione, per vizi nella presentazione o compilazione della domanda di assunzione o per dichiarazioni nella stessa contenute dalle quali emerga il difetto di uno dei prescritti requisiti, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato. 2. L'ammissione ad una fase successiva della procedura si intende disposta sempre con riserva di accertamento dei requisiti di partecipazione e di verifica della domanda di assunzione e non sana il difetto dei requisiti o i vizi della domanda.
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