Art. 10

Documentazione e controlli

In vigore dal 23 gen 2009
1. Gli allievi sono invitati, all'atto dell'ammissione al corso, a presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione. La mancata consegna della documentazione, o l'omessa regolarizzazione della stessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'invito, comporta la decadenza dalla nomina. 2. L'amministrazione procede ai controlli, anche a campione, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate. Qualora dal controllo di cui sopra emerga la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e il suo nominativo è segnalato all'autorità giudiziaria per le azioni di competenza. 3. Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la facoltà di accertare il mantenimento dell'idoneità psico-fisica degli allievi agenti. È revocata la nomina ad allievo agente di coloro che non risultino idonei.
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