Art. 12
Trattamento dei dati personali
In vigore dal 23 gen 2009
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti in qualità di aspirante allievo o allievo sono raccolti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio IV - Divisione 13, per le finalità di gestione del concorso e successivamente sono trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto d'impiego.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei prescritti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura.
3. I dati medesimi possono essere comunicati unicamente agli altri uffici, alle altre amministrazioni pubbliche o alle ditte direttamente interessate allo svolgimento della procedura o, dopo l'eventuale assunzione, alla posizione giuridico-economica del dipendente.
4. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II della citata legge, tra i quali il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato - Ispettorato generale - Servizio IV, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il capo del Servizio IV.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 novembre 2008
Il Ministro: Zaia Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 199
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2008-11-21;213#art-12