Art. 8

Misure per il rispetto degli obblighi di tracciabilità, rintracciabilità, verifica dei parametri di emissione dei certificati e del bilancio energetico netto

In vigore dal 20 giu 2008
1. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 2-quater della legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dall', comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i produttori di biocarburanti, per il tramite del primo trasformatore riconosciuto con il quale hanno stipulato contratto di fornitura, assicurano la disponibilità dei dati relativi ai produttori agricoli ed all'identificazione delle particelle di terreno di provenienza delle produzioni oggetto di un contratto quadro, di un'intesa di filiera ovvero di contratti ad essi equiparati, nonché relativi alle quantità acquistate da ciascuno di essi. 2. Nei successivi passaggi commerciali dei biocarburanti derivati dalle produzioni di cui al comma 1 deve essere assicurato il trasferimento dei dati di cui al comma 1 fino ai soggetti che immettono in consumo, nel territorio nazionale, benzina e gasolio. 3. Il mancato rispetto degli obblighi di rintracciabilità della materia prima comporta la non imputazione del quantitativo di biocarburante e/o altro carburante rinnovabile come prodotto a partire da materie prime oggetto di un contratto quadro, di un'intesa di filiera o contratti ad essi equiparati come definiti all', comma 1, lettere h) ed i). 4. Ai fini della verifica dell'andamento del rispetto dell'obbligo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle dogane, effettua un monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti per operatori e aree geografiche e ne comunica l'esito agli altri Ministeri concertanti il presente provvedimento. 5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali determinano annualmente, a partire dai dati di cui all' comma 4, e di ulteriori approfondimenti tecnici riferiti alle singole filiere di produzione, il bilancio energetico netto conseguente all'immissione in consumo dei biocarburanti al fine di monitorare gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO2. Dopo il secondo anno di applicazione del presente regolamento, in base ai risultati di tale monitoraggio saranno valutate e predisposte dai Ministeri concertanti necessarie modifiche. 6. A partire dal 2008, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'obbligo dell'anno successivo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede ad eventuali modifiche dei parametri di cui all', comma 2, e all', comma 2, anche al fine di garantire il corretto livello di incentivazione dei certificati di cui ai predetti articoli.
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