Art. 5

Certificazione di immissione in consumo di biocarburanti fiscalmente non agevolati

In vigore dal 20 giu 2008
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dal 2008, rilascia ai soggetti di cui all', comma 1, lettera d), che hanno immesso in consumo biocarburanti non agevolati, «certificati di immissione in consumo di biocarburanti» sulla base delle comunicazioni relative all'anno precedente, di cui all', comma 2, lettera al) e a2). 2. L'immissione in consumo di 10 Gcal di biocarburanti di cui all', comma 2, lettere al) ed a2), dà diritto ad un certificato. 3. Ai fini di quanto disposto dai commi precedenti, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali arrotonda, con criterio commerciale, a 10 Gcal, le quantità complessive di biocarburanti immesse in consumo di cui al comma 2. 4. I certificati di cui ai commi precedenti hanno, ai fini della copertura dell'obbligo, un valore unitario di 10 Gcal e sono commerciabili. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove l'istituzione di una piattaforma per la contrattazione e lo scambio di tali certificati e può individuare un soggetto idoneo alla gestione della stessa, sentite le Amministrazioni interessate. I certificati sono altresì oggetto di libero mercato anche al di fuori di tale piattaforma. 5. A decorrere dal 2009, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'emissione dei certificati relativi all'anno precedente è effettuata compensando la eventuale mancata corrispondenza tra le autocertificazioni di cui all', commi 1 e 2, e le verifiche di cui all', comma 6, relative all'anno antecedente a quello a cui si riferiscono i certificati.
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