Art. 3

Determinazione delle quantità annue di biocarburanti da immettere obbligatoriamente in consumo

In vigore dal 20 giu 2008
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) i quantitativi complessivi, espressi in Gcal, di benzina e gasolio come definiti dall' comma 1, lettere b) e c), immessi in consumo nel corso dell'anno precedente; b) i quantitativi di biocarburanti, espressi in Gcal, da immettere in consumo nell'anno in corso, calcolati con le modalità di cui al successivo comma 5. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti tenuti all'obbligo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i quantitativi di biocarburanti immessi in consumo nell'anno precedente. I predetti quantitativi sono così differenziati: a1) prodotto, fiscalmente non agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati; a2) prodotto, fiscalmente non agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati; a3) prodotto, fiscalmente agevolato, non derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati; a4) prodotto, fiscalmente agevolato, derivante da contratto quadro, intesa di filiera o contratti ad essi equiparati. 3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate secondo il formato di cui all'allegato 3 del presente regolamento. Le medesime comunicazioni hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni. 4. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attività di immissione in consumo di benzina e gasolio, sono tenuti comunque a garantire il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b) per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attività. 5. La quantità di biocarburanti da immettere in consumo ai fini del rispetto dell'obbligo è calcolata sulla base della seguente formula: Bio = Q% x Bt-1 dove per: Bio si intende il quantitativo minimo annuo di biocarburanti da immettere in consumo obbligatoriamente, in un determinato anno, espresso in Gcal; Q% si intende la quota minima di biocarburanti da immettere obbligatoriamente, vigente in un determinato anno, espressa in percentuale; Bt-1 si intende il contenuto termico espresso in Gcal del quantitativo di benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno precedente, da utilizzare come base di calcolo, espresso in Gcal, e calcolato sulla base della seguente formula: B t-1 = (Pb x Xb) + (Pg x Yg) dove per: Pb si intende il Potere calorifico inferiore della benzina espresso in Gcal/tonn; Xb si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, della benzina immessa in consumo nell'anno solare precedente; Pg si intende il Potere calorifico inferiore del gasolio espresso in Gcal/tonn; Yg si intende il quantitativo, espresso in tonnellate, di gasolio immesso in consumo nell'anno solare precedente. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dei dati disponibili e di quelli forniti dall'Agenzia delle dogane, riscontra annualmente la corrispondenza delle autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, informando degli esiti i soggetti interessati.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2008-04-29;110#art-3

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